Art. 40.
(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato).

      1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del codice di procedura penale, se è stato opposto il segreto di Stato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dallo stesso segreto, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
      2. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
      3. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del

 

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segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
      4. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
      5. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.
      6. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto.
      7. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.